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Il deposito bancario

 

I depositi di denaro costituiscono la fondamentale operazione di provvista fondi effettuata dagli enti creditizi nell'esercizio dell'attività bancaria; con essa vengono raccolti i mezzi che sono necessari per svolgere l'intermediazione creditizia. Nel ricevere somme in deposito, le banche diventano debitrici verso i depositanti, ai quali dovranno restituire i capitali ricevuti con gli eventuali interessi maturati. I depositi, intesi in senso ampio come massa fiduciaria raccolta in diverse forme tecniche, rappresentano quindi delle operazioni passive per le banche; ciò appare dal loro bilancio, nel quale:

  • in passivo dello Stato patrimoniale figura l'aspetto giuridico del rapporto, ossia il debito verso la clientela, che evidenzia non solo la dimensione e la potenzialità della banca, ma anche il grado di fiducia che essa gode presso i risparmiatori e il pubblico in genere;

  • tra i costi del Conto economico figura l'aspetto reddituale del rapporto, ossia l'ammontare degli interessi passivi e degli oneri assimilati sui debiti verso la clientela, che costituiscono componenti negative del reddito di esercizio derivanti dallo svolgimento della funzione di intermediazione creditizia.

Sul piano economico-aziendale, i depositi bancari sono collocati tra le operazioni di raccolta di tipo originario, in quanto praticate direttamente con la clientela. La banca, ricevendo dai risparmiatori e dai correntisti le somme di denaro, ne acquista la disponibilità e può utilizzarle in operazioni di impiego che sono fruttifere per lei. Poiché gode dell'uso del denaro per la durata del deposito, la banca si assume l'impegno di pagare al depositante un compenso costituito da un interesse. Nel contesto attuale caratterizzato da politiche monetarie espansive e non convenzionali condotte dalle banche centrali, i depositi bancari, oltre a non presentare alcun rendimento, in taluni casi sono gravati da oneri e interessi passivi. A richiesta del depositante (depositi liberi, a vista), oppure alla scadenza pattuita (depositi vincolati), in conformità a quanto è stato stabilito, la banca è tenuta a restituire le somme ricevute in deposito.

Dal punto di vista legale il deposito bancario è un contratto:

  • unilaterale, perché fa sorgere obbligazioni solo a carico della banca;

  • reale, perché si perfeziona all'atto della consegna del denaro depositato;

  • oneroso, perché di norma la banca deve corrispondere un interesse al depositante.

In tutti i tipi di depositi bancari avviene una dazione di una somma di denaro di cui la banca acquista la proprietà assumendosi l'obbligazione di restituirla nella stessa specie monetaria; pertanto non vi è obbligo di custodia ma un obbligo di restituzione impropria. Sul piano giuridico la dottrina non è concorde nel definire la natura dei depositi bancari; per taluni studiosi rientrano nella categoria dei depositi irregolari, per altri in quella dei mutui, per altri ancora costituiscono una categoria a sé stante. Tali incertezze derivano dalla difficoltà di individuare la causa, cioè la ragione economico-giuridica del contratto. Come vedremo nel dettaglio, questo è il punto focale intorno al quale ruota la Grande Truffa.

Nel nostro ordinamento giuridico, quando il deposito ha per oggetto del denaro o degli altri beni fungibili, il depositario ne acquista la proprietà con l'obbligo di restituire alla scadenza non gli stessi beni ricevuti ma altrettante cose dello stesso genere e qualità: il cosiddetto deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Il deposito irregolare è un contratto a effetti reali che produce un duplice trasferimento della proprietà, prima dal depositante al depositario, al momento della conclusione del contratto, poi in senso inverso dal depositario al depositante alla scadenza. Oltre a una funzione di custodia per colui che lo esegue, il deposito irregolare svolge anche una funzione di finanziamento per colui che lo riceve, il quale può disporre della somma di denaro o delle cose fungibili che gli vengono consegnate ma con l'obbligo di restituirle in futuro in eguale quantità e qualità: pertanto il compenso non è dovuto dal depositante, come nel deposito regolare, ma dal depositario.

L'ipotesi più importante di deposito irregolare è costituita, appunto, dal deposito bancario (art. 1834 c.c.) avente per oggetto una somma di denaro di cui la banca acquista la proprietà, poiché è tenuta a restituire non lo stesso denaro che ha ricevuto, cioè le medesime banconote, ma la stessa quantità. Se non è disposto diversamente, la banca che riceve in deposito una somma di denaro deve corrispondere al depositante gli interessi (artt. 1782, 1815 c.c.) che variano a seconda dell'ammontare della somma depositata e a seconda che si tratti di un deposito libero o vincolato. Nel deposito libero (o a vista) il depositante può richiedere la restituzione della somma depositata in ogni momento, salvo l'osservanza dell'eventuale termine di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi, mentre nel deposito vincolato può richiederla soltanto alla scadenza convenuta (art. 1834 c.c.). Nel deposito vincolato, dunque, rispetto alla funzione di custodia nell'interesse del depositante prevale quella di finanziamento nell'interesse della banca, in quanto l'esistenza di un termine prima del quale non si può pretendere la restituzione della somma depositata consente all'istituto di credito di avere la sicurezza di poterne disporre per un certo periodo di tempo.

Il deposito bancario, soprattutto quando si tratti di operatori economici che eseguono frequenti versamenti e riscossioni, può venire regolato in conto corrente: in tal caso il depositante è autorizzato a disporre delle somme risultanti a suo credito per effettuare pagamenti. Il conto corrente è il contratto con il quale le parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto (art. 1823 c.c.). I conti correnti di corrispondenza sono strumenti tecnici che consentono ai clienti di utilizzare la moneta bancaria di tipo cartaceo ed elettronico e che servono per regolare, in base alla disciplina giuridica del mandato e applicando procedure standardizzate, una grande varietà di operazioni e di servizi bancari; essi si prestano sia alla raccolta sia all'impiego di fondi. Con essi i clienti trasferiscono alla banca il proprio servizio di cassa incaricandola di regolare mediante scritture di addebito e di accredito le molteplici operazioni effettuate e i diversi servizi prestati. Nell'aspetto legale il contratto di conto corrente di corrispondenza non ha una sua disciplina speciale, ma è un rapporto atipico che si differenzia dal conto corrente ordinario regolato dal codice civile ed è riconducibile nella disciplina del mandato, che per il codice è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra. Il conto corrente di corrispondenza è in realtà un rapporto contrattuale complesso che per risultare un prodotto bancario richiede la combinazione di una pluralità di negozi giuridici.

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