Il contratto
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. (1) Si tratta quindi di un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, in quanto richiede la concorde manifestazione di volontà di due o più parti, patrimoniale, poiché ha per oggetto beni o prestazioni suscettibili di valutazione economica. In relazione alle modalità di perfezionamento, i contratti si distinguono in consensuali e reali. I contratti consensuali, che sono tutti quelli non qualificati espressamente dalla legge come reali, si perfezionano con il semplice accordo delle parti. Invece nei contratti reali per la conclusione del contratto non è sufficiente l'accordo dei contraenti ma si richiede anche la consegna della cosa. In base agli effetti che producono, i contratti possono essere a effetti reali o a effetti soltanto obbligatori. I contratti a effetti reali producono il trasferimento della proprietà o di un altro diritto ovvero la costituzione o il trasferimento di un diritto reale. I contratti a effetti soltanto obbligatori, invece, producono solamente il sorgere di obbligazioni a carico delle parti. In relazione alle obbligazioni che derivano a carico delle parti, si distinguono contratti con prestazioni corrispettive (sinallagmatici), dove i contraenti si obbligano reciprocamente e pertanto la prestazione di ogni parte trova la propria causa o giustificazione nella controprestazione dell'altra o delle altre, e contratti con prestazione a carico di una sola parte, ove non vi è alcuna controprestazione.
L'interpretazione del contratto è l'attività diretta a individuare, con l'osservanza delle regole stabilite dalla legge, la reale volontà delle parti. L'interprete non deve limitarsi al senso letterale delle parole contenute nel contratto (criterio lessicale), ma deve ricercare anche, tenendo conto del loro comportamento nelle trattative e durante l'esecuzione del contratto, la comune intenzione delle parti.
L'esame della struttura del contratto come atto negoziale è stato già svolto ampiamente nell'ambito della teoria del negozio giuridico, pertanto ci si limiterà a brevi richiami e ad alcune puntualizzazioni. I requisiti essenziali del contratto sono: (2)
-
l'accordo delle parti;
-
la causa;
-
l'oggetto;
-
la forma (quando richiesta dalla legge).
In mancanza anche soltanto di uno di tali elementi, il contratto è nullo e non produce nessun effetto giuridico. Mentre requisito essenziale del negozio giuridico come figura generale è la manifestazione di volontà, per il contratto, che come detto è un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale, è necessaria una concorde manifestazione di volontà delle parti. La causa è la funzione economico-sociale, cioè lo scopo in senso oggettivo, che un certo tipo di contratto è diretto a realizzare ed è distinta, in quanto tale, dai motivi soggettivi che inducono in concreto le parti a volere un determinato contratto. L'oggetto è la cosa o la prestazione al centro del rapporto giuridico patrimoniale che le parti intendono costituire, modificare o estinguere con il contratto. La forma è il modo con il quale viene manifestata all'esterno la volontà contrattuale, cioè il mezzo espressivo (scritto, verbale, gestuale, etc.) attraverso il quale la proposta e l'accettazione vengono esteriorizzate e rese conoscibili agli altri soggetti. Una volta concluso, il contratto ha forza di legge tra le parti, che sono obbligate a osservare le regole che vi sono contenute.
Il comodato
Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa perché se ne serva per un tempo o per un uso determinato e con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. (3) Si tratta di un contratto reale e a effetti obbligatori, la cui funzione consiste nella concessione gratuita in uso di un bene (prestito d'uso). Il comodato è pertanto necessariamente gratuito, poiché se è previsto un corrispettivo, anche se esiguo, non ricorre più la figura del comodato ma quella della locazione o di un altro contratto atipico.
La causa del contratto è costituita normalmente da uno spirito di liberalità del comodante, ma può derivare anche da particolari rapporti economici che giustificano l'interesse di una parte all'utilizzazione di un determinato bene da parte dell'altra. Il comodato di solito ha per oggetto beni infungibili e inconsumabili in quanto il comodatario deve restituire alla scadenza gli stessi beni ricevuti. Il comodatario può servirsi della cosa ricevuta ma soltanto per l'uso convenuto o comunque desumibile dalla sua natura; inoltre ha l'obbligo di custodire e di conservare la cosa con l'ordinaria diligenza e, senza il consenso del comodante, non può concederla a sua volta in godimento ad altri. Il comodatario deve restituire al comodante la cosa alla scadenza stabilita o, in mancanza, quando si è servito della cosa stessa in conformità dell'uso convenuto; il comodante tuttavia, se si verifica un bisogno urgente e imprevisto di riavere la cosa, può esigerne in qualsiasi momento l'immediata restituzione. Se non è stato stabilito un termine, e questo non risulta dall'uso convenuto, la restituzione deve avvenire non appena il comodante ne faccia richiesta.
Il deposito
Nel deposito una parte (depositario) riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Si tratta di un contratto reale a effetti obbligatori, poiché si perfeziona soltanto con la consegna della cosa e il depositario non acquista la proprietà o un altro diritto reale, che svolge la funzione di garantire la custodia di una cosa mobile. Il deposito di presume gratuito, a meno che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze non si debba desumere una diversa volontà delle parti. Il depositario:
-
è tenuto a custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
-
non può utilizzare la cosa depositata né darla in deposito ad altre persone senza il consenso del depositante;
-
deve restituire la cosa al depositante non appena questi la richieda (a vista), a meno che non sia stato stabilito un termine nel suo interesse.
Il depositario, inoltre, è responsabile per la perdita della detenzione della cosa se non prova, denunciandolo immediatamente al depositante, che è avvenuta per un fatto a lui non imputabile.
Il mutuo
Il mutuo è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna una determinata quantità di denaro, o di altre cose fungibili, all'altra (mutuatario), che si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. E' un contratto reale come il comodato ma, a differenza di questo, a effetti reali, in quanto il mutuatario acquista la proprietà delle cose ricevute, e di solito oneroso poiché, se non risulta diversamente, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante.
Il mutuo realizza uno scambio di beni presenti contro beni futuri dello stesso genere . Il mutuatario acquista la proprietà delle cose date a mutuo pertanto più liberamente utilizzarle e disporne e alla scadenza è tenuto a restituire non le stesse cose ricevute ma altrettante cose della stessa specie e qualità. Il termine eventualmente fissato per la restituzione si presume a favore di entrambe le parti.
Note
(1) Art. 1321 c.c.
(2) Art. 1325 c.c.
(3) Ad esempio, il prestito di un libro da parte di una biblioteca o di una bicicletta ad un amico.