Il rapporto giuridico
Il diritto nasce con lo scopo di regolamentare i rapporti interpersonali all'interno di una società formata da individui che interagiscono tra di loro al fine di soddisfare i propri bisogni e desideri. Esiste una varietà di relazioni umane, alcune delle quali organizzate in schemi di comportamento abitudinari, le istituzioni sociali, che necessitano di questa regolamentazione (1) mentre altre non necessitano di essere disciplinate da norme giuridiche; un rapporto può quindi essere giuridicamente rilevante o irrilevante. Siamo in presenza di un rapporto giuridico quando una relazione tra due o più soggetti è regolata dal diritto oggettivo, ovvero da quell'insieme di norme giuridiche create e imposte dall'autorità statale ai propri consociati. Le norme giuridiche che disciplinano tale rapporto risolvono un possibile conflitto d'interessi (2) tra gli individui che ne fanno parte, stabilendo quale sia l'interesse socialmente più meritevole di tutela e prescrivendo un complesso di obblighi e/o divieti per consentirne la realizzazione. Sono qualificati giuridici quei fatti, cioè quei comportamenti o accadimenti (umani, naturali, etc.), al cui verificarsi l'ordinamento ricollega il prodursi di effetti giuridici quali la costituzione, la modificazione o l'estinzione di rapporti giuridici.
Distinguiamo, pertanto:
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fatti giuridici in senso stretto, quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana (3) o tale volontà, secondo la considerazione fatta dall'ordinamento giuridico, gioca un ruolo indifferente;
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atti giuridici, quei fatti caratterizzati da un'attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace di intendere e volere, cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna.
In relazione al rapporto intercorrente tra la volontà dei soggetti agenti e le conseguenze giuridiche che l'atto produce, gli atti giuridici possono ancora suddividersi in:
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atti giuridici in senso stretto, quei comportamenti consapevoli e volontari i cui effetti sono determinati dalla legge anche se il loro autore non li abbia voluti; (4)
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negozi giuridici, quegli atti, consapevoli e volontari, le cui conseguenze giuridiche sono determinate, nei limiti del rispetto delle norme imperative, dai soggetti agenti. (5) In tali atti, cioè, la volontà del soggetto è volta non solo al compimento dell'atto, ma anche alla determinazione degli effetti.
Si definiscono parti del rapporto i soggetti tra i quali intercorre un determinato rapporto giuridico; tra essi è possibile individuare un soggetto attivo, che è colui in capo al quale è riconosciuta la facoltà di far valere una pretesa, e un soggetto passivo, che è colui sul quale incombe l'obbligo corrispondente. Si definiscono invece, terzi, tutti coloro che risultano estranei a un dato rapporto giuridico.
Per soddisfare le proprie esigenze l'uomo deve procurarsi la disponibilità di cose del mondo esterno che lo circonda e di prestazioni o servizi consistenti nell'attività svolte da altre persone, cioè entrare in una relazione con i propri simili. I termini bene e cosa, che nel linguaggio comune vengono spesso impiegati in modo generico come sinonimi, hanno per il diritto un significato preciso e non del tutto coincidente. Sono infatti cose in senso naturalistico le parti separate o separabili della materia circostante mentre sono beni in senso giuridico (6) soltanto quelle cose o prestazioni dotate di un'utilità verso il soddisfacimento di bisogni che possono formare oggetto di diritti, quindi rientrare in seno ad un rapporto giuridico. I beni possono essere classificati in base a differenti criteri distintivi; qui ci occuperemo solo di una particolare categoria:
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beni fungibili (7) quelli che non hanno una propria specifica individualità ma vengono presi piuttosto in considerazione per l'appartenenza ad una determinata categoria all'interno della quale possono essere sostituiti con beni del tutto simili in quanto aventi i medesimi caratteri qualitativi:
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beni infungibili (8) quelli che esistono in un unico esemplare o comunque presentano caratteri particolari che li distinguono dagli altri beni; vengono designati negli scambi nella loro individualità, cioè non interessa avere una determinata quantità di un bene ma proprio quel bene specificatamente indicato.
Note
(1) Ad esempio, i legami di amicizia o di affetto non sono presi in alcun modo in considerazione dal diritto e non necessitano di essere disciplinati da norme giuridiche; al contrario, il rapporto tra creditore e debitore abbisogna di una chiara disciplina normativa per essere regolato.
(2) Si consideri, ad esempio, le opposte esigenze dell'imprenditore alla mobilità e del dipendente alla continuità del posto di lavoro; o ancora, come vedremo meglio nel dettaglio in seguito, il conflitto d'interesse circa l'immediata disponibilità delle somme depositate in banca dal depositante e la contestuale disponibilità delle stesse da parte del banchiere depositario.
(3) Ad esempio, un fulmine che colpisce un'abitazione, oppure una situazione di siccità che mette a repentaglio un raccolto.
(4) Ad esempio, intimazione ad adempiere, che produce la costituzione in mora del debitore anche se il creditore lo ignorava.
(5) Ad esempio, la stipula di un contratto di compravendita.
(6) Art. 810 c.c : "Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti".
(7) Il bene fungibile per eccellenza è il denaro quando viene preso in considerazione come mezzo di pagamento: al creditore di una somma di denaro non interessano infatti le singole banconote contrassegnate dal loro numero di serie, ma piuttosto il loro ammontare o valore complessivo. In generale, la fungibilità dipende non soltanto da qualità intrinseche, l'essere cioè equipollenti le une alle altre e quindi sostituibili, ma anche dalla volontà dei soggetti, i quali possono attribuire carattere infungibile ad un bene che, secondo la comune valutazione, dovrebbe essere considerato fungibile (ad esempio, un libro ricevuto in dono).
(8) Tipico esempio di bene infungibile è l'originale di un'opera d'arte, oppure un determinato edificio, appezzamento di terreno, un abito su misura, etc.