Il negozio giuridico
L'uomo, nella sua incessante corsa alla soddisfazione di bisogni e alla realizzazione di desideri, compie azioni, effettua scelte al fine di impossessarsi di determinati beni e servizi utili ai propri scopi; in ultima istanza, intrattiene rapporti giuridici. Il diritto, come visto in precedenza, non prende in considerazione tutti gli atti o i fatti che si verificano nella realtà di ogni giorno ma soltanto quelli che in un determinato momento storico presentano interesse per la società. Il negozio giuridico, termine che deriva dal latino nec otium o attività, è una dichiarazione di volontà diretta ad uno scopo pratico che consiste nella costituzione, modificazione o estinzione di una situazione giuridicamente rilevante, cioè idonea a produrre degli effetti riconosciuti e garantiti dal diritto; non è previsto dal diritto oggettivo, che usa genericamente l'espressione atto o atto giuridico, ma costituisce una figura generale elaborata dalla dottrina attraverso un processo di astrazione dei caratteri comuni a diversi istituti disciplinati dalla legge. (1) Il negozio giuridico costituisce la manifestazione più importante dell'autonomia privata, cioè del potere riconosciuto ai soggetti privati di regolare da sé i propri interessi, e risulta composto da diversi elementi che si distinguono tradizionalmente in essenziali, accidentali e naturali.
Gli elementi essenziali costituiscono i requisiti necessari del negozio giuridico, senza i quali non può formarsi validamente, e sono previsti da norme imperative non derogabili dalla volontà privata. Qualora anche uno soltanto di essi venga a mancare, il negozio giuridico è nullo e come tale non produce alcun effetto. Essi sono:
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la manifestazione di volontà: rappresenta l'anima dell'atto negoziale nella misura in cui affinché divenga giuridicamente rilevante è necessario che tale volontà di realizzare uno scopo venga portata a conoscenza dei soggetti con cui si entra in rapporto;
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la causa: consiste nel fine o scopo in senso oggettivo che il negozio è diretto a realizzare e svolge una funzione economico-sociale, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il negozio è diretto a realizzare; (2)
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l'oggetto: è il bene o il diritto che si trasferisce oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell'altra;
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la forma: identifica il mezzo attraverso il quale viene comunicata agli altri la propria manifestazione di volontà.
Gli elementi accidentali, a differenza di quelli essenziali, non sono ricompresi obbligatoriamente per legge nella struttura del negozio giuridico, ma possono esservi liberamente inseriti dai privati nell'ambito della loro autonomia in quanto consistono in clausole accessorie che consentono alle parti di adattare la disciplina del negozio alle loro particolari esigenze, poiché ne delimitano alcune conseguenze oppure precisano determinati aspetti della regolamentazione negoziale. La loro eventuale mancanza, quindi, non comporta nullità del negozio. Essi sono:
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la condizione: rappresenta un avvenimento futuro e incerto dal cui verificarsi dipendono la produzione o la risoluzione degli effetti di un negozio o di singole parti di esso;
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il termine: consiste in un momento futuro e certo dal quale (termine iniziale) o fino al quale (termine finale) devono prodursi gli effetti di un negozio giuridico;
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il modo: è un peso od onere, consistente in una prestazione di dare, fare o non fare qualcosa imposto al beneficiario di un negozio a titolo gratuito.
I cosiddetti elementi naturali costituiscono più propriamente degli effetti impliciti ricollegati automaticamente dalla legge al compimento di un determinato negozio giuridico.
Note
(1) Il negozio giuridico per eccellenza è il contratto.
(2) Cass. 10490/2006: [...] la causa quale elemento essenziale del contratto non deve essere intesa come mera ed astratta funzione economico-sociale del negozio, bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come funzione individuale del singolo, specifico contratto [...]. La Cassazione sembra aver accolto la teoria della causa in concreto, ovvero l'idea che essa debba essere intesa come funzione economico-individuale. La causa si distingue dai motivi, che sono scopi individuali che inducono un soggetto a concludere un negozio, e pertanto, normalmente, non hanno rilevanza giuridica.